DDL Zan, l'articolo 4.
Sull'onda della vicenda Fedez / RAI, mi son preso la briga di scaricarmi il PDF del Disegno di Legge numero 2005, noto come "Zan" nella versione approvata dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020.
Per quello che posso capirne io, uomo della strada, mi pare uno strumento legislativo che si limita ad integrare le leggi già esistenti con l'aggiunta dell'aggravante dell'ostilità verso gli orientamenti sessuali tra i motivi che portano ad atti di violenza. A questo fine, si introducono anche iniziative educative scolastiche obbligatorie ed una giornata, il 17 maggio, dedicata a questa tematica. Fin qui, tutto bene, almeno per me.
Siamo un Paese che sconta ritardi impressionanti nella difesa dei Diritti Civili rispetto ad altri Paesi europei. Ritardi che devono necessariamente essere colmati nel più breve tempo possibile. Ben venga quindi una legislazione in tal senso.
Ho però un dubbio sull'articolo 4, in particolare su come è scritto e su come possa venire interpretato nella sua applicazione nei tribunali.
Recita così:
Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
La prima parte del testo, fino alla virgola dopo la parola "scelte", mi sembra impeccabile. Il problema viene dopo. In apparenza la libertà d'espressione, un Diritto Civile fondamentale, viene tutelata, come è indispensabile che sia in ogni regime democratico che si rispetti, ma scrivere "purché non idonee a determinare il concreto pericolo" mi pare che apra ad interpretazioni, queste sì davvero pericolose, della Legge. Cosa significa "non idonee"? Che se qualcuno mette in atto violenze per aver capito a modo sue le parole di qualcun altro, quest'ultimo è comunque responsabile? Se così fosse, per evitare conseguenze penali, l'unica prudenza possibile sarebbe non esprimersi sul tema. Una forma di autocensura che diventa ipocrita accettazione del conformismo benpensante del momento. Anche il concetto di "concreto pericolo" è davvero pericoloso. Siamo alla condanna preventiva di un atto prima che accada?
Ritengo che dalle buone intenzioni del legislatore con un testo così ambiguo possano invece nascere frutti velenosi. La libertà d'espressione va sempre garantita, fatta salva la diffamazione e l'istigazione diretta ad atti violenti, già previste nella legislazione esistente. Aggiungere il concetto di "concreto pericolo" pone invece un limite soggettivo ed ampiamente interpretabile su cosa sia stato detto, come, quando e perché, ponendo così le basi per una limitazione inaccettabile della libertà d'espressione.
Ovviamente In My Humble Opinion.